Taglio dei voli Ryanair: anche veronesi a terra. Adiconsum: «Ecco i diritti dei passeggeri»

Ci sono anche dei veronesi rimasti a terra per la cancellazione dei voli della compagnia aerea low cost Ryanair. Una famiglia con bambini piccoli che si trovava in vacanza in Sicilia l’11 settembre è stata avvisata della cancellazione del volo di rientro esattamente 2 ore e mezza prima della partenza. Per tornare a Verona, la famiglia ha dovuto noleggiato un’auto. Un gruppo di ragazze ha dovuto acquistare da Madrid un biglietto di altra compagnia per tornare a casa, perdendo una giornata di vacanza per una questione di orari; un ragazzo è stato avvisato la sera prima che il suo volo per Lisbona non sarebbe partito: la vacanza è finita ancora prima di iniziare. I fatti sono di questi giorni: la compagnia aerea Ryanair ha annunciato la cancellazione di 2.100 voli fino a fine ottobre. La decisione, secondo quanto dichiarato dal vettore aereo in una nota, è stata dettata dalla necessità di ridurre il monte ferie accumulato dai suoi dipendenti.

«Oltre al disagio delle vacanze rovinate o alla necessità di trovare un mezzo di trasporto alternativo per rientrare a casa – evidenzia Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum – Ryanair ha fatto sapere che contatterà direttamente i passeggeri offrendo voli alternativi e rimborsi. Ma è bene sapere quali sono i diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione del volo perché, purtroppo, casi come questo possono accadere ancora».

La materia è normata dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non dovuto a circostanze eccezionali, come nel caso specifico di Ryanair, il passeggero ha diritto: di scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o se essere riprotetto su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale appena possibile o scegliendo una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti; di ricevere la compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro; di ricevere assistenza, intesa come pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento tratta aeroporto-albergo e viceversa, n. 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. La compensazione pecuniaria non è però dovuta nel caso in cui la cancellazione del volo venga comunicata al passeggero con un preavviso di almeno 2 settimane; in un lasso di tempo compreso tra 2 settimane e 7 giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 4 ore; inferiore a 7 giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 2 ore. «Adiconsum Verona – chiosa Cecchinato – è disponibile ad aiutare i passeggeri a far valere i loro diritti e recuperare le somme spettanti».

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